Nuove sospensioni dei versamenti contributivi. La nuova circolare INPS n.128 del 12-11-2020 prevede disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge n. 137/2020 e n.149/2020.
L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, così come specificato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020; comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, specificando che tale sospensione non agisce riguardo ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
I destinatari della sospensione sono i datori di lavoro privati la cui sede operativa si trova nel territorio dello Stato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art.11 del decreto-legge n. 149/2020, sono ugualmente destinatari della sospensione, i datori di lavoro privati, la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020
Gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Fonte: Inps
Nuove sospensioni dei versamenti contributivi

