Credito d’imposta sanificazione e DPI. L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 52 del 14/09/2020 con cui istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 125 del DL n. 34/2020.
Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione è istituito il seguente codice:
- “6971” denominato “credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Tale codice deve essere esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di versamento” deve essere indicato “20202”.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Credito d’imposta sanificazione e DPI