Confermata la possibilità di richiedere anticipo della cassa integrazione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato che anche a seguito dell’entrata in vigore del DL di agosto è consentito alle aziende la possibilità di richiedere l’anticipo del 40% della cassa integrazione COVID-19.
Il Decreto di agosto n. 104/2020 al comma 1 dell’art. 1 dispone che “i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2”.
Il Ministero evidenzia che, dal momento che la norma nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies introdotti dal Decreto Rilancio, riconfermi la possibilità per le aziende di richiedere all’INPS l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’articolo 22-quater del DL 18/2020.
Fonte: Ministero del Lavoro
Confermata la possibilità di richiedere anticipo della cassa integrazione

