Decreto agosto: rinnovo o proroga contratti a termine senza causale

L’art. 8 del decreto legge 104/2020, meglio conosciuto come decreto agosto, rivede l’art. 93 del decreto legge 34/2020, in tema di proroga o rinnovo dei contratti a termine, sia diretti che a scopo di somministrazione. In buona sostanza, la norma prevede fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine senza necessità di apporre la causale, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, nel rispetto del solo limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi.

Il rinnovato art. 93 non fa più riferimento ai contratti prorogati o rinnovati per far fronte al riavvio dell’attività aziendale a seguito dell’emergenza epidemiologica. Tale formulazione poteva rendere stringente il campo di applicazione, interessando solo le aziende che avessero sospeso l’attività. 

Rispetto alla formulazione in vigore precedentemente è stato eliminato il riferimento alla data del 23 febbraio 2020, pertanto potranno essere prorogati o rinnovati tutti i contratti a termine, anche in regime di somministrazione, indipendentemente dal fatto che fossero in essere a una determinata data.

Ulteriore variazione sostanziale attiene il periodo di validità, infatti la nuova versione dell’art. 93 dà la possibilità di sottoscrivere la proroga o il rinnovo entro il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi, con la conseguenza che il contratto prorogato potrà andare oltre detta data. La formulazione precedente, invece, faceva rifermento alla data del 31 agosto 2020, quale data entro cui la proroga o rinnovo dovevano esaurirsi.

Sicuramente il nuovo testo è maggiormente adatto alle esigenze dei datori di lavoro nel contesto dell’emergenza in corso nel paese, superando eccezionalmente la necessità di indicare la causale per una proroga o un rinnovo. Così, ad esempio, un datore di lavoro che avesse la necessità entro il 31 dicembre 2020, di prorogare un contratto oltre il dodicesimo mese, potrebbe non apporre la causale, che invece in questo caso è ordinariamente necessaria; ricordiamo che tale proroga non potrà eccedere i dodici mesi, e comunque andrà rispettata la durata massima di 24 mesi.

Viene disposta, inoltre, l’abrogazione del comma 1 bis dell’art. 93, che prevedeva la proroga ope legis per i contratti a tempo determinato e per i contratti di apprendistato di primo e terzo livello. Ricordiamo che tale norma era stata introdotta in sede di conversione del decreto legge 34/2020. 

La Redazione

Decreto agosto: rinnovo o proroga contratti a termine senza causale

 

In Primo Piano

Continua a leggere

Aumentano le morti sul lavoro nell’UE

Bruxelles – Nel 2024 sono morte 3.367 persone in incidenti sul lavoro nell’Unione europea, 45 in più rispetto all’anno precedente, con un aumento dell’1,4 per cento. È quanto emerge dagli ultimi dati di Eurostat, secondo cui nello stesso anno...

Minacce e attacchi informatici sul posto di lavoro per tre lavoratori su quattro nell’UE

Bruxelles – Tre dipendenti su quattro nell’Unione europea si sono scontrati con e-mail, messaggi o link sospetti sul luogo di lavoro. Sono i dati che emergono da un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi (30 settembre) dalla Commissione europea. Condotto...

How is the Mediterranean changing?

Spanish scientists and researchers from Europe and the US compiled data from 46 oceanographic campaigns carried out between 1976 and 2018 to study changes in the Mediterranean and the impact of climate change. Temperature, oxygen, pH, carbon and even the...