Congedi Covid-19: istruzioni INPS. L’INPS ha pubblicato la circolare n.81/2020 con cui fornisce istruzioni amministrative in merito alla fruizione dei permessi indennizzati di cui alla legge n.104/1992 e del congedo covid-19, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge n. 18/2020.
In particolare, la circolare tratta dell’estensione dei giorni e del periodo di fruizione del congedo covid-19, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020. Il congedo consiste in 30 giorni, usufruibili nell’arco temporale che decorre dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, rimanendo invariate le condizioni di utilizzo.
L’INPS specifica che la conversione d’ufficio del congedo normale in congedo covid-19 avviene soltanto per le domande presentate prima del 29 marzo, data del rilascio della apposita procedura telematica. Non potrà essere richiesta la conversione o trasformazione in congedo covid-19, qualora i beneficiari abbiano già fruito del congedo normale.
Si conferma anche l’estensione, oltre ai tre giorni mensili, dei permessi previsti dalla legge n.104/1992 di 12 giorni da fruire nei mesi di maggio e giugno, con la possibilità di fruirne consecutivamente nel corso di un solo mese.
Infine, la circolare INPS specifica le modalità di esposizione dei benefici in oggetto nella denuncia contributiva.
Fonte: INPS
Congedi Covid-19: istruzioni INPS

