INPS: CIGD plurilocalizzata. L’INPS ha emanato la circolare n. 58/2020 con cui fornisce informazioni in merito alla gestione delle misure di sostegno al reddito, previste dal decreto-legge n. 18/2020, in particolare con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per accedere alla cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro che hanno unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, devono inviare la richiesta tramite l’apposita domanda presente sul sito del Ministero del Lavoro.
Si ricorda che le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicando il totale delle ore di sospensione, i dati dell’azienda, i dati relativi alle unità aziendali coinvolte, la causale dell’intervento e, infine, il nominativo del referente della domanda.
Il ministero effettua l’istruttoria e nel caso di sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.
Una volta avvenuta l’emanazione del decreto di concessione, il Ministero del Lavoro provvederà ad inviarlo all’Istituo che, a sua volta, lo inserirà nel “Sistema Unico”.
A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale, l’azienda dovrà inviare all’INPS la domanda di integrazione salariale “Modello IG_15_deroga” o “SR100”, mediante l’applicativo “CIGWEB”. Le domande dovranno essere inviate in relazione alle singole unità censite dall’INPS.
Una volta emessa l’autorizzazione dall’INPS e ricevuta tramite PEC, l’azienda dovrà provvedere ad inviare all’istituto il modello “SR41”, al fine di consentire alle strutture territoriali il pagamento delle prestazioni.
Il modello SR41 deve essere inviato obbligatoriamente dai datori di lavoro entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine del periodo di concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Fonte: INPS
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