Proroga domande Naspi e Dis-coll

Proroga domande Naspi e Dis-coll. L’INPS con messaggio 1286/2020 ha chiarito che, grazie alle previsioni del decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di Naspi e Dis-coll è stata prevista la proroga dei termini di presentazione delle stesse.

Nell’ipotesi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità Naspi e Dis-coll è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Tale fatto determina l’ampliamento dei termini dagli ordinari 68 giorni a 128 giorni, decorrenti dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nel caso di domande presentate fuori termine ordinario, le stesse saranno riesaminate nel caso siano riferite ad eventi di cessazione involontaria avvenuti a partire dal 1° gennaio 2020.

Sono state altresì prorogati:

  • I termini di presentazione delle domande di erogazione della Naspi in forma anticipata, che passa dagli ordinari 30 giorni a 60;
  • I termini per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni Naspi e Dis-coll, nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle indennità stesse, di ulteriori 60 giorni.

Per mantenere le indennità di cui sopra, sono previsti alcuni obblighi di condizionalità ossia è necessario dover partecipare alle attività di politica attiva previste nel patto di servizio nei confronti del disoccupato, predisposte dal centro per l’impiego.

Qualora il disoccupato non partecipi alle attività previste, si andrà a determinare una decurtazione dell’indennità che può portare fino alla decadenza della prestazione; questa ipotesi è da considerare a meno che non ci siano delle motivazioni che vadano a giustificare le assenze.

È bene precisare che gli obblighi di condizionalità, viste le misure adottate allo scopo di limitare più possibile la crisi epidemiologica da COVID-19, come ad esempio la limitazione degli spostamenti se non per casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia 18/2020.

Ricordiamo che i trattamenti di disoccupazione ordinaria di cui sopra, sono cumulabili con il bonus di 600 euro previsto dall’articolo 31 del DL 18/2020. Bonus che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è erogato dall’INPS, previa domanda.

Proroga domande Naspi e Dis-coll

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