Covid-19: disposizioni per l’intero territorio nazionale. È stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale.
Le disposizioni ivi contenute producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e saranno efficaci fino al 25 marzo 2020. Di conseguenza cessano di avere efficacia, nelle parti incompatibili col decreto in oggetto, le misure precedentemente attuate con i D.P.C.M. dei giorni 8 e 9 marzo 2020.
Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio: fanno eccezione le attività di generi alimentari e di prima necessità espressamente elencante nell’allegato 1. In ogni caso, resta ferma la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sospensione delle attività di ristorazione: vi rientrano bar, pub, gelaterie, pasticcerie. Possono continuare la loro attività mense e catering sempre a patto che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona: ci si riferisce ad attività tra le quali parrucchieri, barbieri ed estetisti e comunque diverse da quelle indicate nell’allegato 2.
- Sono garantiti, nel massimo rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare.
- Potranno essere disposte limitazioni, soppressione e riduzione dei servizi erogati dal Trasporto Pubblico. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali.
- Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) del proprio personale dipendente. Individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
Covid-19: disposizioni per l’intero territorio nazionale
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano – incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
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