Congedo per i padri lavoratori dipendenti. L’INPS con il messaggio n. 679 del 2020 fornisce informazioni circa la proroga e l’ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e la proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, della legge 92/2012, per le nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nel corso del 2020.
La legge di bilancio 2020 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotto in via sperimentale dalla legge 92 del 2012, si applicano anche alle nascite, adozioni e affidamenti avvenute nell’anno 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
La legge prevede che per l’anno 2020 il congedo è aumentato a sette giorni, fruibile anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di nascita o dell’ingresso del figlio in famiglia.
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto quei lavoratori per cui è direttamente l’INPS a provvedere al pagamento dell’indennità, altrimenti dovrà essere comunicata la fruizione, in forma scritta, al proprio datore di lavoro. In quest’ultimo caso, sarà il datore di lavoro a trasmettere all’INPS le giornate di fruizione del congedo, attraverso il flusso Uniemens.
Per le modalità di fruizione del congedo facoltativo si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 40 del 2013.
L’istituto precisa che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nel corso dell’anno solare 2019 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.
Fonte: INPS

