Computo del premio fedeltà nel tfr. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3625 del 2020 ha affermato la computabilità del premio di fedeltà ai fini del calcolo del TFR in quanto, ciò che rileva, nel caso di specie è la qualità e non la quantità.
Nella sentenza si ribadisce che “l’abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di continuità ravvisabile nel vecchio testo dell’art. 2120 c.c. e la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non più basato, come in passato, sull’ultima retribuzione percepita, ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annue accantonate, ha condotto la prevalente giurisprudenza a non assegnare rilievo alla reperibilità e/o alla frequenza delle erogazioni, ma a fare leva sulla qualità dell’emolumento corrisposto, dando così rilevanza al titolo delle erogazioni, riscontrando detta connessione ogni volta che vi sia un collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo e l’emolumento stesso: è stato dato così, decisivo rilievo, come da ultimo annotato da Cass. 21 luglio 2014 n. 16591, alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite”.
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