Certificazione unica: disposizioni normative. I sostituti d’imposta, mediante certificazione unica (CU), devono attestare i redditi, percepiti nell’anno precedente a quello di riferimento, di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i dati contributivi, previdenziali ed assicurati e quelli relativi all’assistenza fiscale, nonché, i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione brevi.
La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, mediante l’utilizzo del modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica; tale termine, cadendo di sabato è automaticamente proroga a lunedì 9.
Come anticipato la certificazione unica presenta due diversi modelli:
- Il modello sintetico, da consegnare ai sostituti.
- Il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Le scadenze della CU 2020 sono le seguenti:
- Entro il 7 marzo 2020, posticipato al 9, le CU devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario;
- Entro il 31 marzo la CU 2020 dovrà essere consegnata, tramite il modello sintetico, agli interessati;
- Entro il 31 ottobre, è fissato il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili, mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Destinatari del modello di certificazione unica sono:
i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché, i percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
I dati possono essere trasmessi:
- Direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- Tramite un intermediario abilitato.
Il sostituto d’imposta può trasmettere al contribuente la certificazione in due modalità:
- Formato elettronica: viene utilizzata solo nei confronti di soggetti dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione;
- Formato cartaceo: consegnato in duplice copia, e firmato dal datore di lavoro
Per ciò che concerne la presentazione del 730, è esonerato dal relativo obbligo di presentazione:
- Il contribuente che nell’anno di riferimento della Certificazione Unica, ha posseduto esclusivamente redditi di lavoro dipendente;
- Il titolare di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabile le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.
Il contribuente rientrante nei casi suddetti può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno di riferimento abbia sostenuto oneri diversi da quelli attestati nella certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.
Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- I soggetti che, all’interno della certificazione unica, hanno portato in detrazione oneri di cui non si gode più del diritto e che di conseguenza devono essere restituite;
- I contribuenti che risultano titolari di altri redditi
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