Imposta sostitutiva sul tfr: calcolo del saldo. Entro il termine del 17 febbraio 2020, i datori di lavoro sono tenuti a versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato per i dipendenti. Tale imposta non è dovuta nel caso in cui si tratti di lavoratori che aderiscono ad una forma di pensione complementare; in questa ipotesi, infatti, il lavoratore è privo del TFR che viene interamente destinato al fondo pensione.
Sono altresì esclusi dall’obbligo i datori di lavoro di colf e badanti.
Rivalutazione del TFR: per l’anno 2019, la rivalutazione del TFR è pari al minimo legale, pari a 1,5% alla quale si aggiunge una componente variabile determinata nella misura del 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, pari allo 0,989%.
Modalità di calcolo: sull’importo corrispondente alla rivalutazione del TFR è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 17% che deve essere versata in acconto, per una misura del 90%, entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
I termini citati valgono anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno.
Il datore in vista della prossima scadenza deve:
- calcolare la rivalutazione effettivamente maturata nel corso del 2018;
- applicare a tale rivalutazione l’aliquota del 17%;
- sottrarre quanto già versato a titolo di acconto.
Al fine di procedere alla liquidazione dell’imposta, il datore di lavoro deve utilizzare il modello F24 riportando nella delega di pagamento, nella sezione “Erario”, il codice tributo 1713.
Nel caso in cui a seguito del calcolo dell’imposta sostitutiva risulti un saldo a credito, il datore di lavoro può portare a compensazione tale importo, utilizzando nel modello F24 il codice tributo 6781, poiché il credito dovrà essere rilevato come una eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente nella dichiarazione del sostituto d’imposta modello 770. Dunque, in base a quanto detto, in sede di dichiarazione, il datore di lavoro dovrà riportare l’eccedenza di versamento nel quadro ST in corrispondenza del codice tributo 1712 che identifica l’acconto versato; dovrà rilevare il credito nel quadro SX al rigo che evidenzia i crediti da ritenute di lavoro dipendente.
Imposta sostitutiva sul tfr: calcolo del saldo

