Misure di sostegno per lavoratori call center. L’INPS ha emanato la circolare n. 21 del 2020 con la quale fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei call center, di cui all’art. 44 del decreto legislativo 148/2015.
Tale decreto prevede la concessione di misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese nel settore call center e il decreto-legge del 18 gennaio 2019 dispone i relativi finanziamenti.
Il decreto interministeriale n. 22763/2015 riconosce ai lavoratori sopra menzionati un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata massima di dodici mesi. Tale indennità può essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da crisi aziendale.
Le imprese ammesse al trattamento devono versare anche il contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
Una volta che, il Ministero del Lavoro adotta il decreto di concessione del trattamento, provvede a trasmetterlo all’istituto e viene poi inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “sistema Unico” per la successiva emissione dell’autorizzazione.
Le aziende interessate da autorizzazioni riferite a periodi di concessioni di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019, sono tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema del “Ticket”.
Con riferimento alle istruzioni operative, la circolare dispone che, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno del flusso Uniemens, i datori di lavoro esporranno il relativo l’importo.
La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “G805”, con il significato di “Conguaglio CIGD Call center art. 26-sexies del decreto-legge 2019”.
Per l’esposizione del contributo addizionale, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendal>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGinDeroga>/<CongCIGADebito>/<CongCIGDCausAdd>, esporranno il codice causale “E650”, significante “Ctr. Addizionale CIGD Call center art. 26-sexies del decreto-legge 2019” e nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo.
Considerato che, il settore dei call center è coperto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si applica il principio secondo cui, ciascun datore di lavoro, per la medesima unità produttiva, non può presentare domande di integrazione salariale e domande per i trattamenti garantiti dal FIS aventi ad oggetto periodi di intervento parzialmente o totalmente coincidenti e, in caso di sovrapposizione, la prestazione non prevalente potrà essere riconosciuta limitatamente ai periodi non sovrapposti.
A fini contabili sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAU30199, di rilevazione dell’onere relativo all’indennità riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center ammesse a conguaglio
- GAU21199, di rilevazione della contribuzione addizionale sull’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti.
Fonte: INPS
Misure di sostegno per i lavoratori call center

