Basi di calcolo autoliquidazione inail. Come noto il prossimo 17 febbraio scadrà il termine per il pagamento del premio di autoliquidazione relativo alla regolazione/saldo 2019 e della rata 2020.
L’elaborazione delle basi di calcolo è iniziata a dicembre e ed è terminata nei primi dieci giorni del 2020; L’elaborazione del mese di gennaio, nonostante fosse prevista la scadenza al 31 dicembre 2019 si è resa necessaria per consentire l’assolvimento degli adempimenti anche ai datori di lavoro che hanno istituito o riattivano i rapporti assicurativi negli ultimi giorni di dicembre.
A seguito della legge di Stabilità 2019 e dall’applicazione delle nuove tariffe dei premi 2019, le basi di calcolo non conterranno più riferimenti a:
- sovrappremio silicosi/asbestosi, non più dovuto a partire dal 01/01/2019;
- alla riduzione l. 147/2013 poiché, con decorrenza 01/01/2019, sono entrate in vigore le nuove tariffe dei premi in attesa delle quali questa riduzione era applicata
L’addizionale amianto è ancora presente con l’indicatore “no” vista la sospensione del relativo pagamento per il triennio 2018/2020.
In sostituzione dell’invio delle basi di calcolo, l’INAIL, ha realizzato un apposito servizio telematico, che si è aggiunto a quelli già disponibili, denominato fascicolo Aziende.
Variazioni basi di calcolo già elaborate: può capitare l’ipotesi secondo la quale, a seguito della modificazione del rapporto assicurativo, il datore di lavoro sia costretto a dover comunicare all’INAIL delle variazioni che potrebbero incidere sulle basi di calcolo già elaborate rendendole inattendibili; infatti, il conteggio del premio effettivo di autoliquidazione avviene sull’archivio reale e non su quello delle basi di calcolo che ne è una replica.
In base all’articolo 12 del T.U., il termine per comunicare una modifica del rapporto di lavoro assicurativo è di 30 giorni; può quindi avvenire che il datore di lavoro comunichi delle variazioni aventi decorrenza 2019. Queste variazioni possono essere in:
- aumento, quando determinano un maggior calcolo di premio con decorrenza periodo 2019 non in evasione;
- diminuzione; quando la modifica riduce l’ammontare del premio.
Il datore di lavoro ha diverse modalità per capire se le basi di calcolo sono state effettivamente modificate ed applicate, ed in particolare:
- Il datore di lavoro riceve, tramite PEC, una certificazione di variazione emessa a seguito della trattazione della variazione;
- alla trattazione della variazione, corrisponde una rielaborazione della base di calcolo, chiesta dal funzionario che ha trattato in origine la variazione;
- alla rielaborazione della base di calcolo, inoltre, corrisponde l’aggiornamento automatico dei dati visibili sul servizio “visualizza basi di calcolo” e sul servizio “richiesta basi di calcolo”.
L’aggiornamento del servizio online fascicolo aziende si verifica solo se un operatore chiede l’emissione di una stampa fittizia; infatti il servizio in oggetto è destinato a contenere un documento, che viene prodotto, solo se effettivamente stampato.
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