Lavoratori somministrati: obbligo di comunicazione. Le aziende che durante l’anno 2019 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione, hanno l’obbligo di effettuare entro il 31 gennaio 2020, la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), contenente i dati relativi alla stipula dei contratti di somministrazione del 2019.
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il periodo di riferimento è l’anno 2019 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).
Nell’ipotesi in cui l’azienda che utilizza lavoratori in somministrazione non provveda all’obbligo di comunicazione, previsto dall’articolo 36 del D.Lgs 81/2015, ovvero effettui una comunicazione non corretta, è prevista una sanzione amministrativa che può variare da 250,00 a 1.250,00 euro.
A titolo di completezza ricordiamo anche tutti gli altri adempimenti, inerenti al D. Lgs 81/2015, che si riferiscono ai rapporti in somministrazione e che prevedono obbligo di comunicazione in capo all’agenzia di somministrazione e/o in capo all’azienda utilizzatrice.
Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute relativi sia alle unità produttive in generali sia in relazione all’attività lavorativa che andranno a svolgere presso l’utilizzatore.
Allo stesso modo, deve provvedere a comunicare al lavoratore la data di inizio e la durata della missione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.
L’utilizzatore, invece, deve provvedere a comunicare il trattamento economico e normativo che viene applicato ai proprio dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
Deve comunicare ai lavoratori somministrati i posti vacanti presso la propria unità produttiva.
Deve comunicare al somministratore ed al lavoratore, ed in forma scritta, l’eventualità secondo cui il lavoratore venga adibito a mansioni di livello superiore o inferiori rispetto a quelle dedotte nel contratto; se non provvede, l’utilizzatore risponde delle differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e viceversa risarcisce del danno nel caso di assegnazione a mansioni inferiori.
Altra previsione normativa prevista per le agenzie di somministrazione è quella relativa all’obbligo di essere autorizzate a svolgere tale attività dal Ministero del Lavoro, oltre a dover essere iscritte all’albo informatico presente presso il Ministero stesso.
L’iscrizione può essere verificata, da chiunque vi abbia interesse, al presente link.
In conclusione, il legislatore ha previsto delle ipotesi nelle quali, la ricezione di personale somministrato risulta espressamente vietato (Cfr. art. 32 D.Lgs. 81/2015):
- nel caso di sostituzione di lavoratori che esercitano diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo l’ipotesi per la quale tale contratto sia stipulato per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti o abbia durata iniziale che non superi i 3 mesi;
- presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
- da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Lavoratori somministrati: obbligo di comunicazione.

