Sgravio contributivo apprendistato 1° livello. La Legge di bilancio 2020, per promuovere l’occupazione giovanile, prevede, per le aziende che occupano non più di 9 dipendenti, uno sgravio contributivo totale dovuto per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione superiore tecnica.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria ed il certificato di specializzazione tecnica superiore viene disciplinato dall’art. 43 del decreto legislativo 81/2015 ed è volto a coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative promosse dalle regioni.
Possono essere assunti con tale tipo di contratto i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni e la sua durata si basa sulla qualifica o sul diploma da conseguire, ma non può comunque essere superiore a tre anni o a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.
La legge di bilancio, all’art. 1 comma 8, ha proceduto a rivedere le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori non superiore alle nove unità, prevedendo, per i primi 36 mesi, l’azzeramento dell’aliquota contributiva, mentre per gli anni successivi resta fissa al 10%.
Per quei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 9 lavoratori, ferma restando la contribuzione a carico del giovane pari a 5,84%, sono tenuti a pagare fino al 2020 una contribuzione che risulta essere pari, per il primo anno, all’1,5%, nel secondo anno al 3%, e nel terzo del 5%.
Sgravio contributivo apprendistato 1° livello

