Lavoro autonomo e trattamento fiscale per espatriati

Lavoro autonomo e trattamento fiscale per espatriati. L’agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 512 avente ad oggetto il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia.

Nel caso di specie l’istante aveva svolto attività di lavoro autonomo nel territorio Italiano, prima di trasferirsi e dichiararsi fiscalmente residente all’estero l’anno seguente; il lavoratore precisava che queste prestazioni lavorative svolte negli ultimi mesi del 2018, sarebbero state incassate l’anno successivo; a tal riguardo dichiarava di voler mantenere la propria partita IVA sul territorio Italiano, fino all’integrale riscossione di tutti i crediti, chiedendo di conoscere l’effettivo trattamento fiscale di tali compensi in un periodo d’imposta in cui non era più fiscalmente residente in Italia.

L’istituto risponde, partendo dal presupposto che le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa; ciò significa che la tassazione dei relativi compensi debba essere effettuato nel periodo di imposta in cui gli stessi siano stati effettivamente percepiti (o incassati).

Dunque, ai fini delle imposte sul reddito, secondo un orientamento costante della giurisprudenza, l’importo delle fatture emesse non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo nel periodo di imposta della fatturazione, bensì in quello dell’effettivo incasso.

A tal riguardo, il co. 2 dell’articolo 25 del DPR. N. 600/1973, stabilisce che “se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento (…)”. Le somme percepite rientrano quindi in questa disposizione normativa, in quanto le stesse sono state effettivamente percepite nel 2019 e devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta, solo in quel momento e nella misura del 30 per cento.

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