Pensione anticipata: va computata la pensione acquisita in un altro Stato membro

Pensione anticipata: va computata la pensione acquisita in un altro Stato membro. La Corte di Giustizia Ue ha fornito chiarimenti in merito al rigetto di due cause aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere una pensione anticipata.

In particolare, in entrambe le cause, le pensioni richieste sono state rifiutate con la motivazione che il loro importo non raggiungeva quello della pensione minima mensile corrispondente alla situazione familiare dei ricorrenti nei procedimenti principali al loro 65° anno di età.

Si è chiesto dunque alla Corte di Giustizia se fosse ostativo all’accesso di pensione di vecchiaia anticipata, il requisito che l’importo della pensione da ricevere sia superiore alla pensione minima che spetterebbe all’interessato in forza della medesima normativa nazionale, dove per pensione da ricevere si intende quella effettiva a carico dello Stato membro competente, senza considerare la pensione che l’interessato avrebbe potuto percepire, a titolo di prestazione della medesima natura, da parte di un altro o altri Stati membri.

La Corte ritiene che il rifiuto delle autorità competenti di uno Stato membro di considerare, al fine di ottenere l’ammissibilità ad una pensione anticipata, le prestazioni pensionistiche del lavoratore derivante dal suo libero diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro, è tale da mettere il lavoratore stesso in una situazione meno favorevole di quella di un lavoratore che ha completato tutta la sua carriera lavorativa nel primo Stato membro.

La Corte dichiara, dunque, che è contraria alla normativa europea quella normativa che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della pensione da ricevere sia superiore all’importo minimo della pensione che detto lavoratore avrebbe diritto a ricevere all’età pensionabile di legge ai sensi di detta normativa, intendendosi la nozione di «pensione da ricevere» come riferita alla pensione a carico esclusivamente di tale Stato membro, ad esclusione della pensione che il lavoratore potrebbe ricevere a titolo di prestazioni equivalenti a carico di uno o più altri Stati membri.

Pensione anticipata: va computata la pensione acquisita in un altro Stato membro.

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