Licenziamento dirigenti d’azienda

Licenziamento dirigenti d’azienda. La legge 604 del 1996 prevede che il licenziamento di un dirigente d’azienda non è soggetto alla disciplina limitativa, pertanto potrà essere intimato qualora sussista una ragione economica apprezzabile in termini di risparmio e di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.), non necessariamente coincidente con un periodo di crisi aziendale. Secondo la Cassazione per valutare la presunta illegittimità del licenziamento è necessario valutare la proposta avanzata dal datore di lavoro e poi la decisione del lavoratore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31526 del 3 dicembre del 2019 ha accolto il ricorso del datore di lavoro limitatamente al disconoscimento della qualifica come licenziamento ritorsivo.

La questione concerneva il licenziamento di un dirigente da parte di un istituto di credito che, a causa di esigenze riorganizzative, disponeva la riduzione del personale dirigenziale e proponeva al lavoratore, in ottemperanza all’accordo sindacale siglato, la rescissione del contratto in vigenza e la contestuale riassunzione come “quadro direttivo”.

Il dipendente non accoglieva la proposta e il datore di lavoro gli intimava il licenziamento. Il provvedimento viene impugnato dinanzi al tribunale competente che ne dichiarava l’illegittimità e dispone il reintegro nella posizione lavorativa. Decisione, poi, confermata dalla Corte di Appello.

Tali conclusioni sono state successivamente impugnate dall’istituto di credito ricorrendo alla Cassazione.

I giudici di legittimità asseriscono che per garantire la tutela prevista dall’art. 18 della legge 300/1970, consistente nel reintegro e nella tutela indennitaria, il motivo di licenziamento deve essere illecito la cui prova ricade sul lavoratore.

Nel caso di licenziamento del dirigente di azienda, secondo quanto previsto dalla legge 604/1996, la nozione ivi prevista si discosta da quella di giustificato motivo ed è riscontrabile nell’esigenza di risparmio, nell’ottica di un riassetto societario che non sia discriminatorio e in contrasto con la buona fede. Inoltre, esso può fondarsi anche su ragioni oggettive concernenti la riorganizzazione aziendale che non devono coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi, poiché il principio di correttezza e buona fede deve essere coordinato con l’art. 41 della Costituzione.

Nel caso di specie, detto accertamento non è stato condotto correttamente, in quanto i giudici di merito hanno omesso la ricerca del passaggio logico giuridico posto alla base della scelta datoriale.

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto.

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