Assegno di invalidità e Naspi: casi di sospensione e anticipazione. L’INPS con messaggio n. 4477/2019 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASPI.
Nel caso di lavoratori subordinati che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nell’ipotesi nella quale gli stessi si trovino ad avere diritto a trattamenti di disoccupazione, nel limite del periodo indennizzato, hanno diritto ad effettuare una scelta tra le due tipologie di trattamento.
Se il titolare di assegno di invalidità, ha optato per il trattamento di disoccupazione, può a seguito della rinuncia dello stesso, rientrare nel godimento dell’assegno di invalidità e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
L’assicurato, nel periodo di durata del contratto a tempo determinato, rimane titolare di NASPI anche se la stessa viene sospesa; in tale periodo di sospensione colui il quale usufruisce dell’indennità di disoccupazione, non può percepire l’assegno ordinario di invalidità, a meno che non rinunci espressamente alla fruizione della NASPI residua.
Nell’ipotesi di NASPI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASPI. L’assegno, potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASPI, a patto che perduri la titolarità dello stesso.
Fonte: INPS
Assegno di invalidità e Naspi: casi di sospensione e anticipazione

