Incentivi alle assunzioni rosa:”opportunità dimenticate”

Incentivi alle assunzioni rosa:”opportunità dimenticate”; le imprese possono godere di importanti vantaggi e sgravi contributivi per le assunzioni di donne disoccupate mediante delle disposizioni di legge che, nonostante risultino molto vantaggiose, vengono nella sostanza poco utilizzate.

Parliamo, ad esempio, dell’articolo 4, commi 8-12 della Legge Fornero n.92/2012; in forza di questa disposizione è previsto per i datori di lavoro che assumono una lavoratrice donna, la possibilità di usufruire di uno sgravio del 50% dei contributi a proprio carico.

Tale riduzione è riconosciuta in caso di assunzione di:

– donne (e uomini) con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

– donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea individuate dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020” (Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna e altre zone del Centro-Nord);

– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Si considera “priva di impiego regolarmente retribuito”, la donna che nel periodo considerato (6 o 24 mesi):

-non ha svolto attività lavorativa subordinata per un periodo pari o superiore a 6 mesi;

-non ha svolto attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

Non è necessaria la previa registrazione della lavoratrice presso il centro per l’impiego.

L’incentivo spetta per assunzioni a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato; è previsto anche in caso di part-time, per le assunzioni a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in applicazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Rientra nell’agevolazione anche la proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite di complessivi 12 mesi.

L’agevolazione non spetta per rapporti di lavoro domestico ed intermittente.

In favore del datore di lavoro è prevista una riduzione contributiva del 50% sulle assunzioni per un periodo che varia in base alla tipologia di contratto stipulato:

– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

– 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Per poter usufruire dello sgravio è però necessario sottostare a determinate condizioni e requisiti; ad esempio, occorre, in caso di assunzione, trasformazione o proroga, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione agevolata.

Tra i requisiti rientrano, la regolarità contributiva del datore, l’osservanza delle norme relative alla tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi;

La nuova assunzione, inoltre, non deve violare il diritto di precedenza di assunzione di un altro lavoratore, che l’azienda non si trovi nel mezzo di una crisi o riorganizzazione aziendale.

Al fine di ottenere l’agevolazione in oggetto, il datore di lavoro deve inoltrare apposita richiesta all’INPS mediante l’utilizzo del modulo on-line “92-2012”. L’INPS, in sede di verifica amministrativa effettuerà successivamente dei controlli sull’esistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo.

Incentivi alle assunzioni rosa:”opportunità dimenticate”

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