La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito al diniego di concedere a due lavoratori inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite, il riporto di dette ferie annuali retribuite corrispondente a tutti o a una parte dei giorni di congedo per le malattie oggetto di discussione.
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 sia ostativo a normative nazionali e contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla disposizione e che vanno a escludere, allo stesso tempo, un riporto a causa di malattia, di tali giorni di ferie.
La Corte di Giustizia UE afferma, nella sentenza del 19 Novembre 2019, che i diritti alle ferie annuali retribuite in questo modo e concessi oltre il minimo richiesto dalla Direttiva, non sono da questa disciplinati, bensì dal diritto nazionale. Le disposizioni più favorevoli a livello nazionali non posso andare a compensare eventuali violazioni della tutela minima garantiti dalla Direttiva EU.
Le decisioni circa la concessione o meno ai lavoratori giorni di ferie annuali retribuite ulteriori eccedenti il periodo minimo di quattro settimane garantite e la definizione delle condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie ulteriori, spettano ai Paesi membri.
Rimane una scelta dei singoli Stati quella di accordare un’indennità finanziaria quando conferiscono ai lavoratori un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane escludendo nel contempo il diritto di riportare, in tutto o in parte, i giorni di ferie annuali retribuite eccedenti detto periodo minimo, quando il lavoratore sia stato inabile al lavoro a causa di malattia per la totalità o per una parte di un periodo di ferie annuali retribuite.
La Corte, in conclusione, ritiene che non siano ostative alla normativa europea in oggetto le discipline nazionali e i contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, escludendo nello stesso tempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie.
La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti

