Fondo di solidarietà per il personale del trasporto pubblico

Fondo di solidarietà per il personale del trasporto pubblico. L’INPS ha emanato la circolare n. 134 del 2019 con cui si apportano modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Con tale circolare l’INPS detta le modalità di funzionamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

Il Fondo provvede:

  1. All’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente
  2. Al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  3. All’erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  4. All’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.

Per accedere alle prestazioni è necessario espletare le procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione.

L’esame delle istanze viene svolto secondo le seguenti priorità:

  1. a) domande di assegno ordinario e formazione;
  2. b) domande che riguardano le prestazioni integrative della Naspi, con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell’ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;
  3. c) domande relative alle prestazioni straordinarie.

L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione d’integrazione salariale, anche in relazione ai massimali e, a differenza di quanto previsto nel precedente decreto, a tale importo non viene applicata la riduzione pari al 5,84%.

In caso di fruizione dell’assegno ordinario, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Fonte: INPS

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