Con la Legge di Bilancio 2020 viene introdotta, in favore della tutela ambientale, una nuova imposta sul consumo dei manufatti di plastica con singolo impiego (MACSI) che sono destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.
Sono considerati MACSI: manufatti anche parzialmente realizzati in materiali plastico, costituiti da polimeri organici di origine sintetica, come ad esempio fogli, pellicole, strisce, che non permettono un uso plurimo bensì monouso.
L’imposta non è dovuta su manufatti compostabili conformi alla norma UNLEN 13432 e sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’art. 57 L. n. 289/2002.
Sono obbligati al pagamento dell’imposta sia i fabbricanti effettivi dei manufatti che siano realizzati sul territorio dello Stato, sia i soggetti che li acquistano, nonché gli importatori se il prodotto proviene da Paesi terzi.
L’imposta sui MACSI è determinata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nel manufatto.
Ai fini dell’accertamento dell’imposta stessa e della sua determinazione è prevista una dichiarazione trimestrale che deve essere effettuata a seconda dei casi:
- dal fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio italiano.
- dal soggetto che li acquista nell’esercizio dell’attività economica ovvero dal cedente se acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE.
Il pagamento dell’imposta avviene tramite modello F24 e deve avvenire nel termine della dichiarazione trimestrale, con la possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Si è esentati dal pagamento dell’imposta se l’importo dovuto è inferiore o pari a 10 euro; l’imposta non è dovuta nemmeno nell’ipotesi di manufatti ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi UE ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’UE, l’imposta è prevista e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
Sono previste diverse sanzioni in base al tipo di violazione:
- mancato pagamento: sanzione amministrativa che va dal doppio al decuplo dell’imposta evasa e non inferiore comunque a 500 euro.
- Ritardato pagamento: sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 250 euro.
- Tardiva presentazione della dichiarazione: sanzione amministrativa che va dai 500 ai 5.000 euro.
L’attuazione della disciplina è rimessa alla pubblicazione di un provvedimento congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio 2020; si prevede applicazione dell’imposta in oggetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento (dunque non oltre 1° aprile 2020).
Per le imprese produttrici di manufatti plastici destinati ad avere una singola utilizzazione è previsto un incentivo volto all’attuazione di un adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di materiali biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002; in particolare, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute, per tale adeguamento tecnologico, nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020. Il credito di imposta massimo è di 20.000 euro per ciascun beneficiario utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.
In seguito, tramite decreto ministeriale, si attendono una serie di disposizioni applicative necessarie a determinare con esattezza le documentazioni richieste e le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all’adeguamento tecnologico.

