Occultamento o distruzione delle scritture contabili: aumenta la pena detentiva. Il delitto di occultamento e distruzione di scritture contabili configura un reato di pericolo in quanto tali operazioni, effettuate dal contribuente al fine di evadere il fisco, determina l’impossibilità di ricostruire il suo volume d’affare o di redditi, andando ad evidenziare un potenziale rischio circa l’evasione che si potrebbe verificare nelle varie scadenze tributarie successive.
Il D. Lgs n. 74/2000 prevedeva per tali comportamenti una reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni; il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D. L. n. 124/2019 in materia fiscale) interviene andando a delineare un forte inasprimento delle pene principali ed una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.
L’art. 39 del decreto prevede ora reclusione da tre a sette anni per ” chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”
Per andare a chiarire e determinare la valenza del reato in oggetto, risulta necessario andare ad evidenziare ciò che la Corte di Cassazione ha statuito di recente; facciamo particolare riferimento alle pronunce n. 26247/2018 e n. 1441/2017; nel primo caso è enunciato il principio secondo il quale il reato contestato presuppone l’esistenza effettiva della documentazione contabile e la produzione di un reddito e, dunque, non considera anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata solo amministrativamente.
La seconda pronuncia si riferisce ad una doppia azione comportamentale (distruzione e occultamento totale o parziale dei documenti), un dolo specifico di evasione propria o di terzi ed un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante documenti, redditi e volume d’affari. Pertanto, in relazione a quanto detto risulta rilevante quella condotta che è potenzialmente idonea a non consentire la ricostruzione fedele della contabilità; essenziale per la sussistenza del reato è l’elemento soggettivo del dolo specifico, consistente nella volontà di evadere le imposte; in aggiunta si ritiene necessario quel “quid pluris” a contenuto commissivo consistente nell’effettivo occultamento o distruzione delle scritture.
Occultamento o distruzione delle scritture contabili: aumenta la pena detentiva.

