ANPAL e stato di disoccupazione.
L’Agenzia Nazionale Politiche attive sul lavoro, con la circolare n. 1/2019, ha fornito indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione per lavoratori subordinati e autonomi per sanare le incongruenze nate a seguito dello Jobs Act.
L’ANPAL specifica che le disposizioni della circolare si riferiscono ai soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente al 29 marzo 2019. Il soggetto che termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a euro 8.145 nell’anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Secondo l’ANPAL si considerano in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID o che alternativamente non svolgono attività lavorativa (subordinata o autonoma) o hanno un reddito da lavoro corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986.
La durata della disoccupazione si calcola in giorni, a decorrere dal rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.
Ai fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione.

