I licenziamenti nulli, discriminatori e ritorsivi nelle “tutele crescenti”. In relazione alla disciplina dei lavoratori assunti con le c.d. tutele crescenti ci si riferisce principalmente all’art 3 del D.L.vo n. 23/2005 (tutela di natura risarcitoria) per ciò che concerne recessi illegittimi dovuti a giusta causa, giustificato motivo soggettivo ed oggettivo; a tal riguardo, come risaputo, la Corte Costituzionale con sentenza 8 novembre 2018 n. 194 non consente al giudice di integrare il requisito dell’anzianità aziendale con quelli enunciati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (numero dei dipendenti dell’impresa, contesto socio economico, comportamento tenuto dalle parti).
Ora, a seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018, in materia di indennità risarcitoria, la disciplina distingue tra unità imprenditoriali superiori ed inferiori alle 15 unità; nel primo caso è prevista una indennità che parte da un minimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR fino ad un massimo di 36, mentre nel secondo caso, il limite previsto è quello di un massimo di 6 mensilità, partendo da una base di 3.
I licenziamenti nulli, discriminatori e ritorsivi nelle “tutele crescenti”

