Permessi e Congedi per l’assistenza ai disabili: Corte di Cassazione. Per permettere ai lavoratori di assistere i portatori di handicap grave, il nostro ordinamento prevede la possibilità di richiedere al datore di lavoro i permessi retribuiti mensili, disciplinati all’art.33 della legge 104/1992, e il congedo straordinario biennale retribuito previsto all’art. 42 del D.lgs. 151/2001.
Per usufruire di tali istituti è necessario che il soggetto da assistere sia riconosciuto portatore di handicap grave e che non sia ricoverato a tempo pieno in apposite strutture pubbliche o private. In quest’ultima ipotesi il legislatore prevede che il lavoratore possa richiedere il congedo straordinario qualora l‘assistenza al portatore di handicap grave sia richiesta dagli stessi sanitari che provvedono alla cura 24 ore su 24.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19580 del 19 luglio 2019 ha eliminato, in merito ai soli permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992, il requisito della “convivenza” e successivamente anche quelli della “continuità” ed “esclusività” dell’assistenza da prestare al disabile.
Questo chiarimento non è, però, applicabile per il congedo straordinario. In questo caso la legge prevede la necessità della convivenza e di un’assistenza permanente, continuativa e globale nei confronti del disabile, che, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 232/2018, si manifesta in una relazione di affetto e di cura nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita.
Permessi e Congedi per l’assistenza ai disabili: Corte di Cassazione

