Premessa
Congedo Straordinario: un approfondimento. Il congedo straordinario è regolato dall’art. 42 del D.lgs 151/2001 e, in particolare, dai commi 5 e 5-bis dello stesso.
L’istituto ha una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa (cfr. art. 42, c. 5-bis, D.Lgs. 151/2001); la predetta durata rappresenta anche il limite complessivamente fruibile tra tutti gli aventi diritto per ciascun disabile da assistere.
Il lavoratore dipendente può godere del congedo straordinario sia in via continuativa sia in modalità frazionata. In caso di fruizione in modalità frazionata, il richiedente, dovrà prestare particolare attenzione sia al calcolo dei giorni di congedo effettivamente fruiti sia all’intervallo che intercorre tra un periodo di congedo e l’altro.
Nello specifico se non c’è ripresa dell’attività lavorativa tra un periodo e l’altro di congedo, il sabato (solo in presenza di una settimana corta) e la domenica dovranno essere conteggiate soltanto se comprese tra due periodi di congedo.
I soggetti beneficiari e le novità per i figli non conviventi
Possono presentare, nell’ordine sotto riportato, richiesta di congedo straordinario i seguenti soggetti:
- Coniuge convivente (o parte dell’unione civile);
- Padre o madre (anche adottivi o affidatari);
- Uno dei figli conviventi;
- Uno dei fratelli o sorelle conviventi;
- Parente o affine entro il terzo grado convivente.
Ai soggetti sopra indicati si aggiunge, a seguito della sentenza della Corte costituzione n. 232/2019 e del recepimento della stessa da parte dell’INPS con circolare n. 49/2019, anche il figlio non convivente al momento di presentazione della richiesta di congedo straordinario purché lo stesso figlio si impegni ad instaurare il regime di convivenza in un momento successivo.
L’Inps ha provveduto a recepire gli effetti della sentenza della Corte con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019; circolare con la quale l’istituto ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Si evidenzia che l’ordine fissato dalla legge è strettamente gerarchico, pertanto il soggetto di grado inferiore potrà presentare l’istanza per l’ottenimento del congedo solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto posto al grado superiore. Quindi, il figlio non convivente, potrà fruire dell’istituto in commento solo in mancanza, decesso o in presenza di gravi patologie invalidanti di tutti gli altri soggetti legittimati a presentare l’istanza, essendo lo stesso l’ultimo nella graduatoria degli aventi diritto.
Il figlio non ancora convivente, all’atto della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare che provvederà ad instaurare la convivenza con il genitore disabile da assistere entro l’inizio del periodo di congedo straordinario e che si impegnerà a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Lo status di handicap grave e altri requisiti
Per potere usufruire del congedo straordinario è necessario che il familiare da assistere versi in una condizione di disabilità grave, non essendo sufficiente la mera disabilità.
Lo status di handicap, acquisisce la caratteristica di gravità, qualora “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. L’accertamento dell’handicap è effettuato dalle commissioni sanitarie operanti presso le ASL.
Tra gli altri requisiti fissati dalla legge vi è, inoltre, quello del non ricovero a tempo pieno della persona da assistere.
Documentazione necessaria
Congedo Straordinario: un approfondimento. Per poter usufruire del congedo straordinario, il lavoratore (oltre a dover possedere tutti i requisiti di legge) deve presentare apposita domanda all’INPS in modalità telematica, attraverso il proprio PIN INPS, Contact Center o utilizzando i servizi offerti dai Caf – Patronati.
Sulla domanda di congedo andranno riportate le seguenti informazioni:
- Dati anagrafici del soggetto richiedente;
- Dati anagrafici del disabile;
- Dichiarazione inerente al rapporto di lavoro in corso;
- Non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile da assistere;
- Convivenza con il disabile (o in caso di figlio non convivente dichiarazione di responsabilità con la quale lo stesso si impegna ad instaurare il regime di convivenza in un momento successivo).
Trattamento economico
Da un punto di vista economico il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Il lavoratore ha, inoltre, diritto ad una indennità a carico dell’INPS, entro massimali stabiliti annualmente dall’Istituto. Per determinare la predetta indennità si dovrà tenere conto dell’ultima retribuzione percepita facendo riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative. Inoltre, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore durante la fruizione del congedo parentale non maturerà il diritto alle ferie, Rol, tredicesima e gratifica natalizia.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro che, poi, procede al recupero nel flusso Uniemens.
Congedo Straordinario: un approfondimento
A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

