Jobs Act: convertito in Legge il Decreto Lavoro

Contratto di lavoro a tempo determinato

Il Decreto Poletti modifica in vari punti la normativa del contratto di lavoro a tempo determinato, il quale diventa ontologicamente “acausale”, venendo meno la necessità dell’indicazione della ragione giustificatrice per la sua stipulazione. La durata massima di tale contratto viene fissata in 36 mesi, comprensiva anche di eventuali proroghe. Rispetto alla versione originaria del Decreto, in cui veniva lasciato maggior margine d’azione al datore di lavoro, viene ridotto da 8 a 5 il numero delle volte in cui il contratto può essere prorogato.

A garanzia dei lavoratori, la Legge introduce un “limite” all’utilizzo del contratto a tempo determinato, in quanto viene stabilito che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro, non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze. In caso di superamento del predetto limite, viene prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione della norma è, rispettivamente, inferiore o superiore a uno. Sempre con riferimento al limite di utilizzo del lavoro a termine, in sede di conversione è stato precisato che la soglia del 20% non trova applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato che hanno ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Una specifica previsione riguarda, infine, le aziende che occupano fino a 5 dipendenti, per le quali è comunque sempre possibile instaurare una rapporto di lavoro a tempo determinato.

Apprendistato

La Legge di conversione prevede, rispetto alla prima versione del Decreto, il ritorno della forma scritta per il piano formativo individuale dell’apprendista, che dovrà essere redatto in forma sintetica, anche sulla base di moduli e formulari.
Quanto alla stabilizzazione degli apprendisti, anch’essa originariamente soppressa nel provvedimento d’urgenza in vigore dal 21 marzo 2014, ne viene circoscritta l’applicazione alle sole imprese con più di 50 dipendenti, le quali avranno l’obbligo di stabilizzare almeno il 20% dei lavoratori assunti con tale contratto a conclusione del periodo di apprendistato.

Novità riguardano anche la formazione da erogare all’apprendista. In base alle legge di conversione, il datore di lavoro ha l’obbligo di integrare la formazione aziendale con l’offerta formativa pubblica gestita dalle Regioni. Tale obbligo, però, non trova applicazione nel caso in cui l’ente regionale non comunichi le modalità per fruirne entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista.

Infine, viene confermata la previsione, contenuta anche nella versione originaria del Decreto, in base alla quale, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, la retribuzione dell’apprendista deve tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Tale previsione, che riduce di fatto la retribuzione dell’apprendista per le ore di formazione, ha, sostanzialmente, lo scopo di rendere più appetibile il ricorso al contratto di apprendistato da parte dei datori di lavoro.

Contratti di solidarietà

In materia di contratti di solidarietà, viene rimessa ad un apposito decreto interministeriale la determinazione dei criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni previste per tali ammortizzatori sociali. A decorrere dal 2014, viene, inoltre, innalzato a 15 milioni di euro il relativo limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Infine, viene fissata al 35% la riduzione dei contributi per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

Durc

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, viene prevista la “smaterializzazione” del DURC. In particolare, la legge prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili, avvenga in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei predetti enti avente una validità di 120 giorni decorrente dalla data di acquisizione. La disciplina puntuale della materia viene, tuttavia, rimessa ad un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Il testo della L. 78/2014 con le modifiche è disponibile qui

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