Gli esoneri contributivi
Gli esoneri contributivi rappresentano uno degli strumenti attraverso cui lo Stato interviene per orientare il mercato del lavoro e sostenere l’occupazione: attraverso la riduzione, totale o parziale, dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, queste misure mirano a rendere meno onerose le assunzioni, favorire l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di determinate categorie e promuovere obiettivi sociali, come la parità di genere e la conciliazione tra vita professionale e familiare. La loro efficacia, tuttavia, dipende anche dai requisiti di accesso e dalle categorie ammesse a beneficiarne: quando taluni vengono esclusi in ragione del settore in cui operano, una misura pensata per contrastare le disuguaglianze rischia di riprodurle.
Tra le categorie per le quali il legislatore ha previsto nel tempo diversi strumenti di sostegno, sia attraverso incentivi alle assunzioni sia mediante contributi economici diretti, vi sono le lavoratrici madri. L’accesso alle misure previste dallo Stato, tuttavia, non è sempre garantito a tutte, come dimostrano alcune esclusioni legate alla tipologia di rapporto di lavoro.
Incentivare l’assunzione delle lavoratrici madri
Un esempio è l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 per incentivare l’assunzione di lavoratrici madri. Come illustrato dall’INPS con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, a partire dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La durata varia in funzione del contratto: fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, 24 mesi per quelle a tempo indeterminato e 18 mesi complessivi in caso di trasformazione di un rapporto a termine in uno stabile.
La norma esclude espressamente i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. Le due esclusioni rispondono, tuttavia, a logiche differenti. Nel caso dell’apprendistato, la scelta può essere ricondotta alla presenza di un sistema contributivo già agevolato, volto a incentivare la formazione e l’inserimento professionale dei giovani attraverso una riduzione degli oneri a carico del datore di lavoro; l’esclusione da un ulteriore esonero può quindi essere giustificata dall’esigenza di evitare la sovrapposizione di benefici destinati a sostenere finalità differenti.
Diversa è la questione relativa al lavoro domestico, che emerge anche con riferimento a un’altra misura: il Nuovo Bonus mamme per il 2026, disciplinato dall’articolo 1, comma 207, della legge n. 199/2025 e illustrato dall’INPS con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026. Il beneficio consiste in un’integrazione al reddito pari a 60 euro per ciascun mese di attività lavorativa, fino a un massimo di 720 euro annui, riconosciuta alle madri con almeno due figli, in presenza di specifici requisiti anagrafici e reddituali. Possono accedervi le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, fatta eccezione per quelle impiegate nel lavoro domestico, e le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie. La misura si pone in continuità con il contributo previsto per il 2025, in attesa dell’entrata in vigore, rinviata al 2027, dell’esonero contributivo parziale destinato alle lavoratrici madri.
L’esclusione delle lavoratrici domestiche
Anche in questo caso, dunque, il sostegno economico alla maternità non comprende tutte le categorie di lavoratrici, ed è proprio l’esclusione delle lavoratrici domestiche dal Bonus mamme ad aver riportato al centro del dibattito il tema dell’accesso ai diritti e della parità di trattamento.
Il Tribunale di Milano, infatti, si è recentemente pronunciato sul caso di una lavoratrice impiegata nel settore domestico alla quale è stato negato il Bonus mamme. La giudice che si occupa del caso ha accolto il ricorso e ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, rimettendo alla Corte costituzionale la valutazione della compatibilità dell’esclusione con i principi di uguaglianza e di tutela della maternità disciplinati rispettivamente dagli articoli 3 e ex 31 della Costituzione. Il nodo della questione è che le esigenze legate alla genitorialità non cambiano in funzione del settore professionale: il bisogno di sostegno economico e di conciliazione tra lavoro e cura riguarda anche chi assiste anziani, persone non autosufficienti e bambini nelle abitazioni private. L’esclusione, inoltre, può produrre effetti particolarmente significativi sulle donne straniere, che costituiscono una componente rilevante della forza lavoro domestica.
Il caso non è isolato: nel tempo, le lavoratrici domestiche hanno incontrato ostacoli nell’accesso a diverse misure di sostegno: a incidere è spesso la particolarità del rapporto di lavoro, nel quale il datore è una famiglia e la contribuzione segue regole differenti rispetto a quelle applicate agli altri settori. Queste differenze amministrative e contributive, però, non dovrebbero tradursi automaticamente in una minore protezione sociale.
Il lavoro domestico svolge una funzione essenziale per il funzionamento delle famiglie e dell’intera società, rendendo possibile anche la partecipazione al mercato del lavoro di molte altre persone: eppure, proprio le donne che svolgono questa attività, spesso in condizioni di precarietà e con una forte presenza di lavoratrici migranti, continuano a essere escluse da benefici riconosciuti ad altre lavoratrici. La questione sollevata dal Tribunale di Milano invita, quindi, a interrogarsi sulla coerenza delle politiche pubbliche: sostenere la maternità e promuovere l’occupazione femminile significa garantire tutele effettive a tutte le lavoratrici, senza trasformare la natura del rapporto di lavoro in una ragione di esclusione automatica.
Eleonora Bruno
La Rocca e Associati S.p.A.
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