L’altro pilastro strutturale della riforma è la creazione del Centro doganale digitale dell’UE, un’infrastruttura informatica centralizzata progettata per sostituire gradualmente i singoli sistemi elettronici nazionali, azzerando la frammentazione che oggi caratterizza i 27 Stati membri.
L’Hub gestirà l’intero ciclo delle merci: formalità, ispezioni, calcolo dei dazi, IVA, accise, garanzie e modelli di analisi del rischio (anche tramite l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale). Il passaggio dal vecchio al nuovo regime avverrà secondo una tabella di marcia dettagliata:
- Fino al 30 giugno 2028: restano in uso le tradizionali dichiarazioni doganali per il vincolo dei beni ai regimi d’importazione.
- Dal 1° luglio 2028: gli importatori e-commerce e i soggetti che utilizzano il sistema IOSS (Import One Stop Shop) avranno l’obbligo di operare tramite l’Hub Digitale.
- Dal 1° marzo 2031: gli altri importatori, gli esportatori e i vettori in transito potranno scegliere se usare le vecchie dichiarazioni o trasmettere i dati al nuovo Centro.
- Dal 1° marzo 2034: la trasmissione dei dati tramite il Centro doganale digitale diventerà obbligatoria per tutti gli operatori. Il sistema sarà pienamente operativo entro il 1° febbraio 2034.
Nasce l’Autorità doganale dell’Unione europea con sede a Lilla
Il Regolamento 2026/2108 decreta ufficialmente la nascita dell’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA), la cui sede principale sarà situata a Lilla, in Francia.
L’Agenzia sovraintenderà all’analisi centralizzata dei rischi e coordinerà le attività dei diversi uffici nazionali. Le dogane dei singoli Paesi mantengono le loro competenze operative sul territorio, ma faranno riferimento a una regia unica europea per l’elaborazione dei dati e l’indirizzo delle attività ispettive.
Sicurezza e sostenibilità: controlli estesi anche sulla conformità dei prodotti
Il ruolo delle dogane si amplia, travalicando l’aspetto prettamente fiscale (dazi, IVA e accise). Le verifiche verificheranno anche il rispetto degli standard non finanziari: sicurezza dei beni, salute pubblica, tutela dell’ambiente, norme sanitarie e fito-sanitarie, protezione dei consumatori e difesa della proprietà intellettuale.
In questa cornice si inserisce il passaporto digitale del prodotto, che diventerà uno strumento fondamentale per la tracciabilità delle merci. Per le imprese sarà quindi determinante garantire l’accuratezza dei dati fiscali ma anche la rispondenza tecnica dei beni agli standard del mercato unico.
Quadro sanzionatorio comune e blocco dei siti per chi viola le norme.
Il nuovo regolamento definisce un quadro uniforme sulle violazioni e sulle sanzioni amministrative, imponendo che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Agli Stati membri rimangono comunque delegate le singole procedure operative e di applicazione.
Un capitolo specifico è dedicato ai venditori e intermediari e-commerce che commettono infrazioni sistematiche. In caso di violazioni gravi e reiterate, oltre alle sanzioni pecuniarie, le autorità potranno disporre la sospensione dello svincolo delle merci e, nei casi più estremi, ordinare il oscuramento o la sospensione temporanea dell’accesso alla piattaforma online dell’operatore responsabili.
Leggi anche:

