“Non si può utilizzare l’istituto del whistleblowing per scopi essenzialmente di carattere personale o per rivendicazioni e contestazioni inerenti al rapporto di lavoro nei riguardi dei superiori” così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1880/2025.
I giudici sottolineano che “l’istituto ha gli obiettivi di delineare un particolare status giuslavoristico a favore del soggetto che segnala illeciti e di favorire l’emersione di fatti illeciti all’interno delle organizzazioni pubbliche: è dunque escluso se la denuncia nei confronti del superiore avviene per interesse personale, come nel caso in questione”.
Il caso scaturito da un dipendente pubblico che “aveva impugnato giudizialmente la sanzione disciplinare della sospensione irrogatagli per aver, tra le altre cose, inviato due esposti alla Procura della Repubblica, rappresentando uno scenario privo di fondamento e abusando del proprio ufficio al fine di ledere l’onorabilità professionale del Direttore generale e della dirigenza dell’Ente di appartenenza.
La Corte d’Appello aveva rigetta la predetta domanda, ritenendo, peraltro, che non potesse trovare applicazione al caso di specie la normativa in tema di whistleblowing”.

