Il superminimo previsto dagli accordi di contrattazione collettiva è modificabile dal datore di lavoro (anche in peggio).
Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18902.
La decisione a chiusura del contenzioso iniziato da un lavoratore dipendente che aveva opposto ricorso per ottenere il pagamento del superminimo non assorbibile previsto dal contratto collettivo integrativo aziendale.
Il riferimento era al periodo successivo al momento in cui parte datoriale aveva dato disdetta di tutti gli accordi di secondo livello.
La Corte d’Appello, sulla base di svariate argomentazioni, su opposizione presentata dalla società datrice, confermava la legittimità della condotta dalla stessa tenuta.
La Cassazione nella pronuncia di merito ha sottolineato che dove il trattamento retributivo sia previsto, non già dal contratto individuale, ma da una fonte collettiva (seppur di secondo livello), le relative clausole ben possono essere modificate anche in peius da successivi accordi.
Né, continua la sentenza, “il contratto collettivo può ritenersi incorporato in quello individuale, solo in virtù del rinvio formale contenuto in quest’ultimo”.
Per i Giudici di legittimità, pertanto, “se il trattamento economico è previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali”.

