Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL. E’ questo il titolo del messaggio 1129 pubblicato sulle pagine digitali dell’Istituto Inps con cui vengono modificate le istruzioni di settore.
L’iscrizione formale alla Gestione Separata rimane obbligatoria ma per ottenere l’erogazione di Iscro e Dis-Coll basterà aver pagato i contributi.

