Videoriprese e controlli anche a distanza tramite dispositivi tecnologici devono rispettare sempre le disposizioni di tutela della privacy sul trattamento dei dati sensibili e lo Statuto dei lavoratori.
Sul tema l’ultima nota dell’Ispettorato, la n. 7020/2024, sul rilascio di provvedimenti autorizzativi ex. articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
L’articolo 4 della L. 300/1970, in particolare, richiede che gli impianti e gli altri strumenti da cui possa derivare la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
Nel caso in esame, intervenuto l’Ispettorato, è emerso che il datore di lavoro non risultava titolare dei dati acquisiti da un sistema di sorveglianza ovvero del GPS installato sui veicoli di proprietà della società: la conservazione dei dati e la titolarità erano, invece, di diretta disponibilità di un diverso soggetto, terzo rispetto alle parti, titolare di un rapporto di natura commerciale con il datore di lavoro.
In questi casi, infatti, “spesso non è chiaro chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati, diversamente da quanto indicato nell’informativa consegnata ai lavoratori interessati”.
“La richiesta di autorizzazione, quindi, deve essere rigettata laddove non sia possibile ascrivere al datore di lavoro istante le ragioni giustificatrici richieste dall’articolo 4, “a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto”.

