Quando si dice sì, scatta il congedo dal lavoro per gli sposi
Il congedo matrimoniale, periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al dipendente che si sposa, è un istituto introdotto in Italia nel 1937 per gli impiegati e successivamente esteso dal 1941 anche ad altre classi di lavoratori come gli operai.
Oggi tale tipologia di congedo viene regolamentato principalmente all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, i quali normalmente stabiliscono un periodo massimo di 15 giorni che possono essere considerati di calendario o effettivi e calcolati a partire da qualche giorno prima del matrimonio, come accade ad esempio nel CCNL del commercio, nel quale l’art. 170 stabilisce che i 15 giorni dovranno decorrere a partire dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio. In altri casi il CCNL invece stabilisce il decorrere di tale periodo a un momento immediatamente successivo all’evento.
Gli obblighi del lavoratore per il fruire del congedo matrimoniale
Il lavoratore d’altra parte dovrà avvisare il datore di lavoro di tale evento e della volontà di fruire di questo congedo con un anticipo minimo di 6 giorni, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL applicato dall’impresa; inoltre il lavoratore dovrà dimostrare entro 60 giorni di essersi veramente sposato presentando il certificato di matrimonio o in caso di difficoltà nell’ottenimento una dichiarazione sostitutiva, come specificato dalla circolare n. 79/1982 dell’Inps.
Il lavoratore in tale periodo avrà diritto alla normale retribuzione da parte del proprio datore di lavoro. Infatti, secondo l’art. 1 del regio decreto legge n. 1334 del 1937, il dipendente sarà da considerarsi in questo caso ad ogni effetto come in forza. Nel caso in cui il lavoratore non provi l’avvenuto evento il datore di lavoro potrà effettivamente detrarre nelle buste paga successive il quantum già erogato oppure decidere di non erogare la retribuzione di quei giorni di assenza diventando automaticamente un’assenza ingiustificata.
In conclusione, bisogna specificare che tale tipologia di assenza dovrà essere fatta con una connessione eziologica con l’evento e pertanto non è pensabile utilizzare questo periodo di assenza giustificata a troppa distanza con l’evento dannoso.
Le regole del congedo matrimoniale.

