Se ti vuoi dimettere devi sapere come fare 

Dall’invio telematico alla convalida richiesta per casi specifici. Guida breve per sapere come fare in caso di dimissioni volontarie. 

I rapporti di lavoro iniziano e finiscono, il datore può disporre il licenziamento così come i dipendenti possono mettere un punto alla durata del rapporto con le dimissioni. Cause e motivazioni? Le più disparate. 

Dal 2016 serve che il dipendente rispetti una particolare procedura per dimettersi: le dimissioni sono efficaci solo se inviate in modalità telematica.   

“A seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche” scrive il ministero del Lavoro sulle pagine istituzionali e spiega che la misura è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” una pratica che ha penalizzato i lavoratori più deboli”. 

Il modulo dimissioni è online sul sito del Ministero. 

Il dipendente può provvedere da solo alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite i cosiddetti “soggetti abilitati”. Chi sono? I soggetti abilitati sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Il modulo, secondo la procedura, viene poi trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni. 

La procedura telematica non si applica al lavoro domestico, alle dimissioni avvenute in sede protetta e davanti alle commissioni di certificazione e ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni. 

In alcuni casi le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. Tra i casi riportati dal Ministero del Lavoro vanno citati la maternità, quando la lavoratrice è nel periodo di gravidanza, i primi tre anni del bambino, per i due genitori. Tutelati i genitori anche nei primi tre anni del bambino in caso di accoglienza del minore adottato o in affidamento. Tutelata anche la lavoratrice durante il periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione. 

In questi casi la legge prevede che le dimissioni siano convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. Nessuna efficacia prima della convalida. 

La procedura può essere svolta da remoto, tramite le procedure che consentono l’identificazione degli interessati e l’acquisizione della loro volontà. Le dimissioni presentate all’Ispettorato possono essere revocate in due momenti: prima della loro efficacia e quindi prima della convalida e dopo la convalida ma prima che sia risolto il rapporto di lavoro, quindi prima della decorrenza delle dimissioni. 

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