Anche per il 2026 resta inalterata la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti. La Legge di bilancio 2025, infatti, non ha subito modifiche dalla L. n. 199/2025 e, pertanto, resta fermo il precedente impianto che prevede, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina favorevole – rispetto a quella a regime (limite di esenzione da 258,23 euro per ciascun periodo d’imposta) – con una soglia di non imponibilità per i dipendenti che resta a 1.000 euro o a 2.000 euro con figli a carico.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che concorrono alla formazione del reddito complessivo dello stesso le somme versate eccedenti il valore convenzionale del fringe benefit (interpello n.14/E/2026) nel caso che un dipendente, per l’auto assegnatagli in uso promiscuo, oltre al fringe benefit, contribuisca ai maggiori costi dell’azienda mediante una parte della propria retribuzione variabile. Per quanto riguarda le ebike: i costi relativi alle ebike concesse in uso promiscuo ai dipendenti saranno deducibili Ires, in quanto rientranti tra le spese per prestazioni di utilità sociale ex articolo 100 Tuir con deducibilità ammessa nel limite del 5 per mille del costo del lavoro, come previsto per le opere e i servizi di utilità sociale.
Per quanto riguarda l’Irap, viene chiarito che, se l’e-bike è utilizzata ai fini aziendali, i relativi costi sono deducibili dal valore della produzione, secondo le regole ordinarie Irap (interpello n.41/E/2026).

