Secondo la Consulta, infatti, il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio slegata dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 509, comma 3, del Testo Unico Scuola (d.lgs. 297/1994). La Consulta si è pronunciata in una vicenda che ha coinvolto una insegnante la quale, avendo compiuto i sessantasette anni e non disponendo di contributi sufficienti a conseguire la pensione, ha presentato l’istanza per il trattenimento in servizio fino all’età di 70/71 anni.
Secondo la Consulta, infatti, il legislatore non pub fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio slegata dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Nella motivazione della sentenza, la Consulta ragiona sul fatto che il trattenimento in servizio è un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale e considera che l’eccezione è tesa a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia.
In questo quadro, è incoerente fissare un’età massima per la prosecuzione del rapporto di lavoro anteriore al momento in cui uno pub andare effettivamente in pensione. Così facendo, la norma provoca situazioni in cui un dipendente è lasciato a casa senza stipendio e senza pensione.
A questa irragionevolezza ha rimediato la Corte con la sentenza additiva in commento.
Da notare che, per arrivare a questa conclusione, la Corte si è anche posta il problema degli studenti, che si trovano di fronte una persona anziana, le cui energie diminuiscono con il crescere dell’età.
La sentenza risolve questa questione sottolineando che i tempi sono cambiati, sono migliorate le condizioni di vita e di salute dei lavoratori e, quindi, anche allungare il periodo in cui uno pub lavorare non pregiudica la prestazione lavorativa.
Fonte: Italia Oggi

