La Corte costituzionale, con la sentenza numero 162, ha dichiarato inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale sulla norma che prevede che la pensione con Quota 100 non sia cumulabile fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (comma 3 dell’articolo 14 del decreto 4/2019).
Il giudice di Ravenna – ha affermato la Corte costituzionale – sebbene non abbia ravvisato alcun ostacolo testuale o di principio a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che peraltro non prevede espressamente alcuna conseguenza alla violazione del divieto di cumulo, non l’ha seguita, senza fornire argomenti convincenti a sostegno di tale scelta.
L’interpretazione data dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza numero 30992 del 2024 fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata «quota 100» con redditi da lavoro subordinato, la sospensione del trattamento previdenziale per un’intera annualità, anche quando l’attività lavorativa svolta sia limitata a periodi molto limitati (una o poche giornate) e con redditi esigui.
La Corte ha dichiarato che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che ripetutamente sono stati ritenuti necessari ad assegnare all’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell’ordinamento e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire questa Corte e da indurre questa Corte a pronunciarsi su di esso.

