Non si può condannare il datore con il “senno di poi”

In tema (putroppo) di incidenti sul lavoro arriva la sentenza 24 novembre 2025, n. 37972 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

La creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe quasi sempre configurabile

In tema di colpa si richiede non solo che l’evento dannoso sia prevedibile, ma anche che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione di regole cautelari idonee a tal fine, mediante l’osservanza del comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Questo è quanto emerge dalla sentenza 24 novembre 2025, n. 37972 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso trae origine dal decesso di un lavoratore dovuto ad una forte aritmia a seguito di folgorazione, quest’ultima imputata al contatto della vittima con una scala in alluminio posta, a sua volta, in contatto con una parte metallica in tensione, il tutto avvenuto durante una fase di precollaudo presso un trasformatore di nuova realizzazione.

I giudici del merito avevano ritenuto responsabili, rispettivamente, il capo/cantiere preposto e il legale rappresentante della ditta per non avere previsto e regolamentato le attività connesse alla messa in funzione dei trasformatori nella fase di precollaudo; sebbene fosse stata riconosciuta una grave superficialità in capo al lavoratore nel non avere disattivato il generatore prima di affrontare la salita con la scala in alluminio appoggiata al trasformatore in tensione, non è stato ritenuto che detta condotta fosse eccentrica ed abnorme rispetto al generale rischio elettrico affrontato dal lavoratore; trattandosi di una prestazione seriale, si è ritenuto che l’accaduto avrebbe dovuto essere previsto e coordinato dai responsabili, essendo sempre possibile l’abbandono di cautele normalmente utilizzate nelle lavorazioni con rischio elettrico anche da parte di un lavoratore altamente specializzato e formato.

Secondo gli ermellini non sarebbe dato comprendere da quali elementi sia stata dedotta la mancata previsione, da parte del datore di lavoro, delle attività elettriche connesse alla fase di precollaudo; l’affermazione dei giudici di merito circa la necessità di una regolamentazione della lavorazione risulterebbe connotata da una evidente genericità e apoditticità, non essendo stato esplicitato in cosa concretamente avrebbe dovuto consistere detta regolamentazione e in che modo questa avrebbe con certezza impedito il verificarsi dell’evento.

In altre parole, i giudici di merito avrebbero omesso di attribuire un concreto contenuto alla regola cautelare che assumevano violata, limitandosi ad individuare la colpa in una non meglio precisata omessa “procedimentalizzazione” della fase lavorativa dalla quale era scaturito l’infortunio. Si tratta di un profilo di colpa che, oltre ad essere generico, risulta individuato solo a posteriori, ovvero ad un evento oramai verificatosi.

Il principale errore valutativo in cui sono incorsi i giudici territoriali nell’individuazione della colpa dei prevenuti è quello basato sulla nota distorsione retrospettiva del c.d. “senno di poi” (hindsight bias), mediante la quale si tende a ritenere prevedibile un evento, una volta che questo oramai è noto, e a costruire di conseguenza la regola cautelare che avrebbe potuto impedirlo. La creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe quasi sempre configurabile, camuffando sotto il velo della colpa situazioni di vera e propria responsabilità oggettiva, contrarie al principio di colpevolezza, il quale richiede sempre la sussistenza di un coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore del fatto.

Il rispetto del principio di colpevolezza della responsabilità penale comporta che, in questa materia, sia consolidato il principio secondo cui l’addebito colposo debba essere formulato sulla base di un valutazione ex ante, ponendosi nella prospettiva del soggetto agente in un momento antecedente al concretizzarsi della situazione di rischio; occorre, infatti, domandarsi, alla luce delle condizioni in cui l’agente si trovava ad operare e delle conoscenze da lui possedute o esigibili, quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o quantomeno attenuare le conseguenze dell’evento dannoso (Cass. Pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899).

Manca una valida e specifica indicazione della condotta alternativa lecita che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare a fini di prevenzione dell’evento concretamente verificatosi. L’evento dannoso deve essere, infatti, effettiva conseguenza della condotta colposa, attiva o omissiva, ascritta al responsabile posto che alla colpa dell’agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare costituente la concretizzazione del rischio che quella regola era destinata a prevenire (Cass. Pen., Sez. IV, 7 maggio 2024, n. 30616).

Fonte : Altalex

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