Le novità sulla genitorialità nella Legge di Bilancio 2026

Le misure sulla genitorialità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 si collocano in continuità con gli interventi degli ultimi anni.

Pur non trattandosi di soluzioni completamente risolutive, il quadro appare nel suo complesso più orientato alla concretezza nella gestione dei rapporti di lavoro.

Estensione delle tutele

Per quanto riguarda i congedi, l’estensione del limite di età del figlio entro cui può essere fruito il congedo parentale (si passa ai 14 anni di età del figlio rispetto ai 12 anni previsti in precedenza) sembra essere un adeguamento alle reali esigenze delle famiglie.

Una novità rilevante riguarda sicuramente i giorni di congedo per malattia del figlio, raddoppiati da 5 a 10 giorni annui e fruibili anch’essi entro il 14esimo anno di vita del figlio, comportando un sostanzioso innalzamento rispetto alla disciplina precedente, che ne limitava l’utilizzo entro gli 8 anni di vita del figlio.

Incentivi economici

Il potenziamento del bonus madri lavoratrici, con l’aumento dell’importo mensile da 40 a 60 euro, ha un valore puramente simbolico che difficilmente potrà incidere come dovrebbe.

Possono accedere al bonus le madri lavoratrici che hanno almeno due figli e redditi fino a 40.000 euro annui, sia come lavoratrici dipendenti che come lavoratrici autonome, con l’esclusione delle collaboratrici domestiche.
Di tutt’altro peso è invece l’esonero contributivo totale per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli minorenni senza un regolare impiego da almeno 6 mesi.

L’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro all’anno.

Flessibilità dell’orario di lavoro

Viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale alle lavoratrici e ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai datori di lavoro che consentono questa trasformazione senza riduzione del complessivo monte ore di lavoro viene riconosciuto un esonero dal versamento della totalità dei contributi previdenziali a loro carico, con l’esclusione anche in questo caso dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione e nel limite massimo di 3000 euro annui.

L’attuazione è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Prolungamento del contratto di lavoro per sostituzione di lavoratrici madri

Le nuove disposizioni consentono al datore di lavoro di mantenere in servizio il lavoratore o la lavoratrice assunta in sostituzione della lavoratrice madre in congedo anche dopo il rientro di quest’ultima, entro il primo anno di età del figlio, al fine di garantire un periodo di affiancamento finalizzato a facilitare in reinserimento della lavoratrice rientrante.

Edoardo Todrani
La Rocca e Associati S.p.A.

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