Un’associazione professionale tra commercialisti ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate tre distinti quesiti in merito all’applicazione del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, in vigore dal periodo d’imposta 2024.
In particolare, l’Associazione:
- gestisce un conto corrente bancario intestato allo studio, su cui sono stati accreditati interessi attivi al netto di spese bancarie, con ritenuta alla fonte del 26% applicata dalla banca. Chiede se tali interessi attivi, percepiti nell’anno secondo il criterio di cassa, debbano essere considerati reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale;
- ha stipulato una polizza assicurativa professionale come contraente unico per sé stessa e altri professionisti o società, ottenendo condizioni più favorevoli. Il premio è stato pagato dallo studio e successivamente riaddebitato pro quota ai singoli assicurati “al puro costo”. L’Associazione chiede chiarimenti sul trattamento fiscale di tale premio e della sua ripartizione tra i soggetti assicurati;
- ha acquistato un credito d’imposta da bonus edilizi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020, a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, e lo utilizzerà in compensazione nei successivi anni. Sottolinea che tale credito non costituisce corrispettivo per una prestazione professionale e precisa che è stato già eseguito il visto di conformità, regolarmente fatturato e pagato a parte. L’Associazione chiede se la differenza positiva tra valore nominale e prezzo d’acquisto del credito rilevi fiscalmente come provento e in quale periodo d’imposta debba essere imputato.
Tali quesiti mirano a comprendere come le modifiche normative abbiano ridefinito il perimetro dei redditi rilevanti per i professionisti, in particolare quando si tratta di componenti di reddito non direttamente riconducibili a prestazioni professionali, ma comunque connessi all’attività esercitata.
Effetti operativi del nuovo regime fiscale
In definitiva, le tre risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 171/2025 trovano un comune denominatore nell’applicazione del nuovo principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. 192/2024, in vigore dal 2024.
Tale principio amplia significativamente la base imponibile del reddito di lavoro autonomo, includendo tutti i valori percepiti in connessione con l’attività professionale, anche se non derivanti direttamente da prestazioni. Di conseguenza, sia i proventi indiretti (come il differenziale su crediti d’imposta), sia le componenti neutre (come i riaddebiti di spese), sia le entrate estranee (come gli interessi da conto corrente), trovano una precisa collocazione fiscale all’interno del nuovo assetto normativo, che impone ai professionisti una maggiore attenzione nella rilevazione contabile e fiscale dei flussi economici.

