Il legislatore, tuttavia, ha previsto alcune deroghe esplicite al principio di onnicomprensività, indicate al comma 2 del nuovo articolo 54. Non concorrono alla formazione del reddito, ad esempio:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del cliente (come il contributo integrativo del 4%);
- i rimborsi spese analiticamente addebitati al committente per l’esecuzione dell’incarico;
- il riaddebito pro quota delle spese per l’utilizzo comune di immobili o servizi connessi all’attività.
Queste eccezioni sono giustificate dal principio secondo cui tali somme non costituiscono un reale incremento patrimoniale per il professionista, ma semplici partite di giro. Tuttavia, la corretta applicazione delle nuove regole comporta anche un inevitabile aumento degli adempimenti amministrativi: sarà infatti necessario distinguere contabilmente tra costi deducibili e componenti esclusi per effetto delle deroghe, adottando un piano dei conti più analitico e preciso.
In sintesi, la riforma impone ai professionisti, e in particolare alle associazioni tra professionisti, un aggiornamento profondo nelle modalità di rilevazione contabile e fiscale dei proventi, in modo da adeguarsi al nuovo regime applicabile a partire dal 2024.

