Il nuovo TUIR (e i Tartassati)

Il Testo Unico delle imposte dirette 2026 (D.Lgs. 3 luglio 2026, n. 117) entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, introducendo un corpus di 377 articoli che sostituisce i 191 del precedente D.P.R. 917/1986.

Nelle intenzioni stabilite dall’art. 21 della legge delega 111/2023, il provvedimento avrebbe dovuto riordinare le norme di settore, garantendo un’armonizzazione logica e sistematica.

Tuttavia, a giudizio di alcuni, il risultato appare più simile a una mera raccolta di norme che a una codificazione davvero organica.

Sintesi per punti.

Inquadramento normativo

  • Provvedimento: D.Lgs. 3 luglio 2026, n. 117 (attuativo della Legge Delega 111/2023, art. 21).
  • Decorrenza: Entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2027.
  • Dimensione: Passaggio da 191 a 377 articoli complessivi.

Criticità principali

  • Assenza di reale sistematicità: Il testo si configura come una raccolta ordinata di norme preesistenti (inclusi i regimi speciali dall’art. 201) anziché come un vero codice organico e razionale.
  • Persistenza della tecnica casistica: Mancano definizioni generali e si continua a ricorrere a norme a “fattispecie esclusiva” e a continui rinvii esterni poco trasparenti.
  • Frammentazione strutturale: Mancata articolazione di articoli molto complessi (es. redditi diversi ex artt. 76-77) in sezioni tematiche più chiare.

Aspetti positivi

  • Pulizia formale: Eliminazione dei commi abrogati e delle sotto-letterazioni (bis, ter, quater).
  • Tracciabilità: Presenza dei riferimenti alla vecchia numerazione del TUIR 1986 e alle leggi inglobate per ogni articolo.

 Il raddoppio del numero degli articoli è dovuto principalmente all’accorpamento delle discipline speciali (elencate dall’art. 201 in poi) a fianco dei regimi ordinari.

E’ stata introdotta la nuova numerazione progressiva dei commi — priva di abrogarono “fantasma” o di macchinose formulazioni come c-bis o c-ter — ed il rimando esplicito alle precedenti fonti normative.

Persistono  i continui rinvii ad altre leggi esterne, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), e manca una suddivisione logica efficace delle macro-categorie. Ad esempio, la complessa materia dei redditi diversi (artt. 76 e 77) avrebbe meritato una ripartizione in articoli distinti (immobiliare, finanziario, cripto-attività, altro), evitando una lettura farraginosa e disorganica.

Rimangono per ora (anche) i “Tartassati”.

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