I sì sono stati 165. Nel pomeriggio l’esame degli ordini del giorno. Il testo è in prima lettura a Montecitorio.
Il testo è stato modificato durante l’iter alla Camera.
Tra le ultime novità approvate nuova formulazione del Tec e stretta sui tirocini extracurriculari e rider.
Secondo i giornalisti Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci – Conciliazione vita lavoro, sgravio dell’1% per il triennio – Il Sole 24 Ore
“L’esonero contributivo ϔino all’1% e nel limite di 50mila euro annui per ciascuna azienda, introdotto dal decreto 1° Maggio per sostenere la «conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità” troverà applicazione nel triennio 2026-28. A circoscrivere la durata dell’incentivo è un emendamento dei relatori – Walter Rizzetto (Fdi), Tiziana Nisini (Lega) e Chiara Tenerini (Fi)- approvato in commissione Lavoro alla Camera lunedı̀ sera, al Ddl di conversione in legge del Dl 62/2026 (il cosiddetto Decreto 1° maggio) su cui il Governo ieri ha posto l’ennesima questione di ϐiducia in Aula.
Il giusto salario è individuato nel trattamento economico complessivo (Tec) dei Ccnl firmati da sindacati e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative che va rispettato per accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle Zes. Tra le novità introdotte nell’iter parlamentare la definizione del Tec, costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai Ccnl, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità con valore economico, deϐiniti dagli stessi contratti collettivi.
Via libera anche a un emendamento delle opposizioni a prima firma di Luigi Marattin (Pld) secondo cui la durata massima dei tirocini extracurriculari non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente. Novità inoltre sulla disciplina della contrattazione collettiva di prossimità (la legge Sacconi, n. 148/2011), secondo cui i contratti collettivi di lavoro e le speciϐiche intese vanno depositati presso il ministero del Lavoro e l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Cnel (all’articolo 17, legge 30 dicembre 1986, n. 936. Le intese per aziende fino a 15 dipendenti, che operano in deroga alle disposizioni di legge se prevedono
trattamenti peggiorativi, vanno sottoscritte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, informando i lavoratori interessati entro tre giorni.
La versione finale 10 della norma sui rinnovi contrattuali prevede che entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria, dell’incremento retributivo dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50%, con esclusione del turismo e dei lavoratori del settore sanitario e sociosanitario e delle strutture che erogano prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale dove l’adeguamento è determinato dalla contrattazione collettiva (e non può superare il 50%)”.

