È giusto licenziare il dirigente che non sa coordinare

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025– Sezione Lavoro.

La decisione, che trae origine da una controversia relativa a un dirigente licenziato per presunti errori gestionali in una commessa estera, offre un’ulteriore precisazione dei confini applicativi del potere datoriale di recesso nel rapporto dirigenziale, in cui il vincolo fiduciario assume un rilievo centrale.

La perdita di fiducia – se motivata e documentata – può costituire di per sé un valido presupposto per il licenziamento del dirigente, soprattutto quando deriva da carenze di coordinamento e vigilanza nell’esercizio delle funzioni, purché il recesso non sia arbitrario e rispetti i principi di buona fede e correttezza

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità: per la giustificatezza del licenziamento del dirigente non serve una verifica puntuale delle singole condotte, ma una valutazione complessiva che escluda l’arbitrarietà del recesso, basata su circostanze idonee a compromettere il rapporto fiduciario, proporzionate ai poteri e alle responsabilità del dirigente.

In particolare, è stato ribadito che:

“In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente)”.

.Nelle sue conclusioni, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del comportamento del dirigente deve essere unitaria e complessiva, tenendo conto: delle funzioni ricoperte; del grado di autonomia decisionale; dell’incidenza delle condotte sull’interesse aziendale.

Nel caso specifico un dirigente di una società di costruzioni era stato licenziato per irregolarità nella gestione di una commessa in Svezia. Gli veniva contestata la mancata traduzione di documenti necessari alla gara e l’insufficiente istruttoria tecnico-economica pre-gara, che aveva comportato una sottostima dei costi e del personale

La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendolo assistito da giustificatezza. Non è necessaria una verifica analitica delle condotte, ma una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso e accerti la perdita di fiducia nel dirigente.

Fonte: Web

In Primo Piano

Continua a leggere

Aumentano le morti sul lavoro nell’UE

Bruxelles – Nel 2024 sono morte 3.367 persone in incidenti sul lavoro nell’Unione europea, 45 in più rispetto all’anno precedente, con un aumento dell’1,4 per cento. È quanto emerge dagli ultimi dati di Eurostat, secondo cui nello stesso anno...

Minacce e attacchi informatici sul posto di lavoro per tre lavoratori su quattro nell’UE

Bruxelles – Tre dipendenti su quattro nell’Unione europea si sono scontrati con e-mail, messaggi o link sospetti sul luogo di lavoro. Sono i dati che emergono da un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi (30 settembre) dalla Commissione europea. Condotto...

How is the Mediterranean changing?

Spanish scientists and researchers from Europe and the US compiled data from 46 oceanographic campaigns carried out between 1976 and 2018 to study changes in the Mediterranean and the impact of climate change. Temperature, oxygen, pH, carbon and even the...