La prima novità riguarda le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti, la cui deducibilità viene ora vincolata al rispetto della tracciabilità dei pagamenti.
Successivamente, il legislatore è intervenuto modificando tre articoli del TUIR — nello specifico gli articoli 54, 54-ter e 54-septies — per ribadire:
- da un lato, l’obbligo di tracciabilità per le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (ai sensi dell’art. 1 della legge 21/1992);
- dall’altro, per limitare tale obbligo alle sole spese sostenute sul territorio nazionale, in analogia a quanto già previsto per i redditi da lavoro dipendente.
Nel dettaglio, l’articolo 54-septies è stato modificato con l’aggiunta del nuovo comma 6-bis, che sostanzialmente riprende quanto già disposto dall’articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 207/2024 — norma ora abrogata — confermando il vincolo della tracciabilità, ma escludendo espressamente le spese effettuate all’estero.
Anche l’articolo 54 è stato aggiornato con l’introduzione del comma 2-bis, che – in deroga a quanto stabilito dal comma 2 – impone che, per poter essere escluse dal reddito del professionista, le spese rimborsate dal committente e sostenute per lo svolgimento di un incarico, siano state pagate con strumenti tracciabili. Anche qui, l’esclusione si applica solo alle spese sostenute in Italia.
Infine, in modo coerente, viene modificato anche l’articolo 54-ter con l’aggiunta del comma 5-bis. Tale disposizione si riferisce ai casi in cui il professionista, in assenza di rimborso da parte del committente, può comunque portare in deduzione le spese sostenute. Anche in questo caso, la tracciabilità del pagamento è richiesta come condizione per la deducibilità, ma resta escluso l’obbligo per le spese effettuate all’estero.
Per “pagamenti tracciabili” si intendono quelli effettuati tramite bonifici bancari o postali, oppure tramite altri mezzi previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 241/1997.

