Gli incentivi per l’occupazione contenuti nel Dl Lavoro, approvato dal Cdm, verranno erogati alle aziende che applicano un “salario giusto”, ovvero il trattamento economico definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Fonte Italia Oggi.
Dall’esame della bozza di provvedimento varato in CdM emerge l’introduzione di un complesso di norme volte all’individuazione e al monitoraggio salariale qualificato come «giusto», destinato ai lavoratori subordinati del settore privato (con espressa esclusione del pubblico impiego), inclusi i rapporti di apprendistato. In tale quadro, l’art. 8 della bozza di decreto attribuisce un ruolo centrale dei Ccnl quale strumento primario di attuazione dell’art. 36 della Costituzione per la determinazione del c.d. «salario giusto», inteso come trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
I Ccnl sono quelli stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di riferimento per settore e categoria produttiva, nonché per l’attività esercitata dal datore di lavoro. Accanto alla valorizzazione della contrattazione collettiva, la bozza di decreto persegue obiettivi di trasparenza e monitoraggio dei dati retributivi. In tal senso, l’art. 9 affida a una pluralità di soggetti pubblici — tra cui l’Inps, l’Istat e il Cnel — il compito di svolgere analisi sistematiche in materia salariale, nel rispetto dei principi dettati dal GDPR.
Le attività di rilevazione e di elaborazione riguarderanno indicatori statistici e correttivi connessi, tra l’altro, alla produttività, all’incidenza del costo del lavoro sui ricavi e ai livelli occupazionali. In tale contesto, si inserisce il rafforzamento delle funzioni della commissione dell’informazione istituita presso il Cnel, cui viene attribuito il compito di elaborare, con cadenza almeno annuale e d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni.
Tale rapporto, articolato per settori economici, includerà l’analisi dei livelli retributivi applicati, i dati relativi alla copertura contrattuale e ai minimi salariali previsti dai principali Ccnl, la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva, al fine di vagliare l’effettività del sistema retributivo a livello nazionale alla luce dei principi costituzionali.
Il decreto interviene altresı̀ sul versante ella trasparenza informativa, rafforzando ulteriormente gli obblighi già previsti dal dlgs n. 152/1997, come modiϐicato dal Decreto Trasparenza, introducendo l’obbligo di comunicare ai lavoratori il codice alfanumerico unico identificativo del Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
Di rilievo è, infine, l’art. 11 della bozza che, recependo, prassi negoziali già verificatesi in sede di rinnovo di contratti collettivi, prevede che gli incrementi retributivi previsti in occasione del rinnovo dei Ccnl scaduti decorrano dalla naturale scadenza del precedente contratto e che, in caso di mancato rinnovo entro i successivi 12 mesi, le retribuzioni siano adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, pari al 30% della variazione dell’Ipca, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali. Gli impegni sono modulati per i settori caratterizzati da elevata stagionalità o volatilità dei ricavi ed è destinata ad applicarsi ai Ccnl
scaduti successivamente all’entrata in vigore del decreto o, con efficacia differita al 1 gennaio 2027, per quelli già scaduti”.
I Ccnl fisseranno il salario «giusto» – Italia Oggi.

